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Statuto Comunale
Art. 1 - Principi generali
1. Il Comune è ente pubblico territoriale preposto alla cura di
interessi generali della collettività locale.
2. Il Comune è promotore degli interessi esercita le proprie
funzioni e i propri poteri nel rispetto dei principi
dell'ordinamento giuridico statale ed europeo.
3. L'attività del comune di Bisacquino si informa al principio
secondo cui agli organi politici compete l'adozione di tutti gli
atti afferenti alle funzioni di indirizzo, programmazione e
controllo ed all'apparato burocratico, in via esclusiva, la cura
di tutti gli affari gestionali.
4. In ordine alle pari opportunità si applicano i principi di cui
alla L. n. 125/80.
Art. 2 - Elementi costitutivi
1. Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la
popolazione, la personalità giuridica.
2. Il territorio circoscrive l'ambito entro il quale gli organi
del Comune esercitano le proprie potestà. La sua estensione è di
ha. 6.431 e confina con i territori di: Corleone, Campofiorito,
Chiusa Sclafani, Monreale, Giuliana, Contessa Entellina, Sambuca
di Sicilia, Caltabellotta e Roccamena. Fanno parte del territorio
del Comune anche le isole territoriali di Bruca e San Biagio.
3. Costituiscono la popolazione dell'ente tutte le persone fisiche
che siano iscritte nei registri anagrafici del Comune e che
abbiano ivi la loro residenza. Sono soggetti alla potestà del
Comune i cittadini residenti e tutti coloro che si trovino nel suo
territorio anche occasionalmente. La personalità giuridica,
determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e
poteri pubblici. Connesso con la personalità giuridica è il
diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
4. Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la
propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla
emanazione di disposizioni regolamentari, cioè di norme generali
ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di
imperio del comune stesso.
5. Esercita la funzione amministrativa propria, funzioni delegate
dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia
regionale.
Art. 3 - Gonfalone e stemma
1. Insegna del Comune è il gonfalone di colore bianco e celeste
con al centro un'aquila dorata.
2. Lo stemma del Comune, di colore bianco e celeste, è costituito
da un'aquila con le ali aperte con al centro uno scudo con fascia
obliqua recante l'antico stemma medioevale "stella a otto
punte" e quello settecentesco di una "fontana
zampillante a tre ripiani, sovrastata da due corone reali".
Art. 4 - Sede
1. La sede legale del Comune è individuata presso il palazzo
municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi
collegiali. Il presidente dell'organo collegiale può disporre che
l'adunanza si svolga al di fuori della sede istituzionale.
Art. 5 - Pubblicità degli atti
1. Nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti,
gli atti del Comune devono essere pubblicati nell'albo pretorio e
nel sito internet ufficiale.
Art. 6 - Organi istituzionali
1. Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta e
il sindaco.
a) Il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal
popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
b) La giunta è organo collegiale con compiti di gestione
amministrativa, di impulso e proposta nei confronti del sindaco,
da cui è nominata;
c) Il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dei
cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo
dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo per le
funzioni attribuitegli dallo Stato.
Art. 7 - Consiglio comunale
1. La durata del consiglio comunale è stabilita dalla legge ed
esso svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo.
2. Il consiglio delibera a maggioranza, con l'intervento della metà
più uno dei consiglieri assegnati in prima convocazione, fatta
salva la previsione di maggioranze diverse.
3. L'attività consiliare è disciplinata da apposito regolamento,
adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel
quale sono obbligatoriamente previste:
· Le modalità di convocazione delle sedute consiliari con
differenziazione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie ed
urgenti, con validità delle sedute medesime ove l'avviso di
convocazione sia stato rispettivamente notificato entro i cinque
giorni liberi ovvero le 24 ore precedenti alla prevista data
dell'adunanza;
· Il numero di consiglieri necessario per la validità delle
sedute, con previsione della presenza di almeno otto consiglieri
in prima convocazione, sei consiglieri in seconda convocazione ed
in seduta di prosecuzione;
· Il divieto di discussione e di votazione di proposte non
iscritte all'ordine del giorno e comunque non presentate nelle 48
ore antecedenti la data della seduta
Art. 8 - Presidente
1. Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un
vice presidente.
2. il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di
convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e
dai cittadini;
3. riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al
segretario comunale ovvero al direttore generale se nominato.
Art. 9 - Richiesta di convocazione del consiglio comunale
1. Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale
entro 10 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri
comunali, ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine
del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli
proposti dal sindaco.
2. Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 10 giorni
su richiesta motivata e con firma autenticata di almeno 150
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per la
trattazione degli argomenti proposti. Alla seduta all'uopo
convocata potranno intervenire, senza diritto di voto, tre dei
cittadini firmatari.
Art. 10 - Competenza del consiglio comunale
1. Il Consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la
legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
Art. 11 - Status
dei consiglieri
1.La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono
regolati dalla legge.
2.Le ipotesi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute
sono disciplinate dall'art. 173 della L.r. n. 16 del 15/3/63:
Art. 12 - Le commissioni consiliari
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio comunale
potrà avvalersi di apposite commissioni permanenti, temporanee o
speciali.
2. Le commissioni di cui al 1° comma devono essere costituite con
apposita deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Il funzionamento delle commissioni ed i modi di elezione dei
singoli componenti saranno oggetto di apposito regolamento.
4. In ogni commissione deve essere garantita la presenza delle
minoranze.
5. E' stabilito il principio della gratuità per la partecipazione
alle commissioni.
6. Le commissioni possono svolgere, nei confronti del consiglio
comunale, una funzione meramente propositiva e non vincolante, ma
non hanno poteri decisionali.
Art. 13 - I gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi di almeno tre
componenti e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario
comunale.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. I consiglieri comunali che
non aderiscono ad alcun gruppo, confluiscono automaticamente nel
gruppo misto ed il relativo capogruppo è individuato nel
consigliere componente con la maggiore cifra individuale.
Art. 14 - La giunta municipale
1. La giunta è organo collegiale di governo del Comune e svolge
la sua attività attenendosi ai criteri di trasparenza, efficacia
e pubblicità. Essa, composta dal sindaco ed un numero di
assessori pari a quello massimo fissato dalla L.R., è nominata
dal sindaco con le modalità previste dalla legge. Tra gli
assessori il sindaco sceglie il vice sindaco, al fine di garantire
la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
2. La giunta è competente alla determinazione e variazione delle
aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici.
3. Annualmente, prima dell'adozione dello schema di bilancio, la
giunta adotta il documento programmatico del fabbisogno di
personale.
Art. 15 - Convocazione
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne
stabilisce l'ordine del giorno.
2. Per la convocazione può procedersi in qualsiasi modo a
condizione che tutti i componenti vengano avvertiti e messi in
condizione di intervenire.
Art. 16 - Attività assessoriali
1. Il sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni assessore
funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi,
trattenendo per se il potere di coordinamento, indirizzo,
controllo e revoca.
2. Il sindaco può sollevare dall'incarico assegnato in qualsiasi
momento, i singoli assessori.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente
comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio
comunale.
Art. 17 - Responsabilità
1. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della
giunta municipale e singolarmente di quelli inerenti al settore di
intervento loro assegnato.
Art. 18 - Attività deliberativa
1. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei
componenti in carica, previa acquisizione dei pareri di legge.
2. I pareri ancorché obbligatori, non sono vincolanti, per cui
l'organo collegiale può con atto motivato, deliberare in maniera
difforme.
Art. 19 -
Profili generali
1.Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.Le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed
i casi di dimissioni o morte sono sancite dalla legge.
Art. 20 - Poteri di revoca e nomina componenti giunta
1. Il sindaco rappresenta l'ente. Può in ogni tempo revocare uno
o più componenti della giunta municipale. In tal caso egli deve,
entro sette giorni, fornire al consiglio comunale una relazione
circa le ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio
comunale può esprimere valutazioni.
2. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina
dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso
di dimissioni, decadenza, morte di un singolo assessore.
Art. 21 - Competenze del sindaco
1. Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale e ne
coordina e dirige l'attività, compie tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano
specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del
Comune, del segretario, del direttore generale se nominato, dei
dirigenti o dei funzionari responsabili.
2. Può sospendere e revocare i singoli atti compiuti dagli
assessori; le proposte di deliberazione devono essere firmate dal
sindaco, tranne quelle specificatamente attinenti alle funzioni
delegate ai singoli assessori, che possono essere firmate da
questi ultimi.
3. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio,
è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega
rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.
Art. 22 - Programma
1. Il sindaco, ogni sei mesi, presenta al presidente del consiglio
comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del
programma presentato all'atto della candidatura.
2. Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dalla
presentazione della relazione di cui al 1° comma, esprimere le
sue valutazioni.
Art. 23 - Partecipazione al consiglio comunale
1. Il sindaco, o suo delegato, interviene alle sedute del
consiglio comunale, senza diritto di voto.
Art. 24 - Segretario comunale
1. Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e
consulenza degli organi dell'ente.
2. Partecipa alle riunioni della giunta municipale e del consiglio
comunale senza diritto di voto.
3. Se interpellato esprime il proprio parere sui problemi emersi
durante la seduta; assicura, altresì, la redazione dei verbali
attraverso un funzionario comunale all'uopo designato.
4. Ove incaricato delle funzioni di direttore generale, egli
assicura il raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa predisponendo il piano dettagliato
degli obiettivi.
5. Il Segretario comunale svolge tutte le altre attribuzioni
assegnate attraverso il regolamento di organizzazione adottato
dalla Giunta Municipale.
Art. 25 - Principi generali di organizzazione
1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai
seguenti criteri:
1) flessibilità delle strutture del personale e della divisione
del lavoro;
2) organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi, in modo
che ogni singolo atto sia parte di un progetto complessivo e
definito;
3) precisa individuazione dei responsabili dei procedimenti
amministrativi.
Art. 26 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Comune è caratterizzata dalla
istituzione di ambiti organizzativi per diverse tipologie
d'attività con le modalità stabilite dai pertinenti strumenti
regolamentari adottati dalla giunta.
Art. 27 - Ruolo dei dirigenti (incaricati di funzioni
dirigenziali)
1. I dirigenti hanno un generale potere di coordinamento nei
confronti delle unità organizzative a loro subordinate e
rispondono dell'efficienza degli uffici loro assegnati; sono i
responsabili di tutti i procedimenti amministrativi di competenza
della loro ripartizione.
2. I dirigenti dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con
atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale,
alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità
amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei
principi di efficienza e razionalità che devono informare
l'attività della pubblica amministrazione.
Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al presente
comma, ciascun dirigete è considerato responsabile di tutti i
procedimenti afferenti all'unità organizzativa di competenza (art.5,
comma 2, L.R. 30/4/1991, n. 10).
3. I dirigenti, di concerto con il segretario comunale ovvero con
il direttore generale se nominato, possono, con provvedimento
motivato, sollevare gli impiegati dalla cura delle unità
organizzative assegnategli.
Art. 28 - Funzioni e competenze dei dirigenti
1. I funzionari responsabili o i dirigenti operano perchè vengano
raggiunti gli obiettivi e le finalità fissate dagli organi
dell'ente. Essi devono ogni sei mesi relazionare, con atto
scritto, al direttore generale se nominato sull'attività della
propria ripartizione, formulando proposte volte al miglioramento
dei servizi. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il
direttore generale dovrà diffidare per iscritto il funzionario
responsabile o il dirigente, fissando un termine per
l'adempimento. Nella relazione dovranno, in particolare, essere
indicati i procedimenti amministrativi iniziati e non definiti,
nonché quelli definiti.
2. I funzionari responsabili delle ripartizioni, nell'ambito dei
compiti affidategli, curano tutte le fasi istruttorie ed esecutive
delle deliberazioni e dei provvedimenti, assumendo la piena
responsabilità gestionale.
3. I dirigenti responsabili svolgono attività aventi rilevanza
esterna, essi rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
delle proposte di deliberazione e degli atti amministrativi in
genere.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili della efficienza e
della capacità delle strutture organizzative loro assegnate.
Laddove il direttore generale o il sindaco riscontrino
inefficienze ed incapacità a raggiungere gli obiettivi
programmati dagli organi di governo dell'ente, la giunta
municipale può con delibera motivata sulla base di una apposita
relazione del direttore generale e, sostituire i dirigenti con
altro funzionario di pari livello, con le modalità previste dal
regolamento di organizzazione.
5. I dirigenti stipulano contratti per conto dell'ente.
Art. 29 - Ufficio per i procedimenti disciplinari
1. Al fine di promuovere e rendere effettivo il controllo
sull'attività dei dipendenti
è istituito un Ufficio per i procedimenti disciplinari la cui
responsabilità è affidata al segretario comunale.
2. L'iniziativa per i procedimenti disciplinari compete al
segretario comunale, al dirigente nonché ai componenti la giunta
municipale.
Art. 30 - Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna
1. Per realizzare gli obiettivi programmati dagli organi di
governo ed in presenza di preminenti bisogni di carattere
amministrativo che lo giustifichino, la giunta municipale può
conferire a soggetti esterni incarichi di direzione di servizi
essenziali ed implicanti un alto grado di specializzazione e
competenza, con contratto di diritto pubblico, o eccezionalmente
di diritto privato, a tempo determinato complessivamente non
superiore a 2 anni e prorogabili per un altro anno.
2. La giunta municipale può revocare l'incarico prima della
scadenza del termine con delibera motivata, quando il livello dei
risultati raggiunti risulta inadeguato.
3. La giunta municipale può avvalersi di collaborazione esterna
ad elevato contenuto di professionalità, per il raggiungimento di
particolari obiettivi o per particolari motivate esigenze.
L'incaricato deve essere laureato.
Art. 31 - Forme di collaborazione
1. Il Comune si avvale della collaborazione dei cittadini per
l'espletamento delle proprie attività, al fine di assicurare il
buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività
amministrativa.
2. Il Comune deve assicurare la nascita di libere forme
associative, permettendogli l'accesso alle strutture ed ai servizi
dell'ente.
3. Deve essere garantito ai cittadini, nei modi previsti dal
regolamento, il diritto di udienza.
4. Il Comune istituisce un servizio di segreteria per i rapporti
con gli utenti, anche in forma decentrata, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,
conformemente ai principi della legge quadro 104/1992. I criteri e
le modalità per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero, saranno oggetto di apposito
regolamento. Per il raggiungimento dei propri fini, il Comune potrà
prevedere forme di coordinamento e di cooperazione, anche a mezzo
di convenzioni, con altri enti.
Art. 32 - Il difensore civico
1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon
andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa il quale
non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o
funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al
rispetto dell'ordinamento vigente.
2. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico
interviene presso gli organi e gli uffici del comune per
assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso
e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi,
disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti
dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa,
di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano
preoccupando la cittadinanza.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del
Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente
alla questione trattata. Il rilascio di atti e documenti è a
titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti
per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto
secondo le norme di legge. Il Difensore Civico è eletto a
scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune
entro 90 giorni dall'insediamento.
5. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere
Comunale ed essere scelto coloro che, per preparazione ed
esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività,
serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
6. Il Difensore Civico dura in carica quanto il consiglio che lo
ha eletto, non può essere riconfermato ed i suoi poteri sono
prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore
Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio
Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle
sue funzioni.
7. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31
marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e
irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il
Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le
determinazioni di sua competenza che ritenga opportune. Il
Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle
riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto
ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione
solo se richiesto dal chi presieda l'organo collegiale.
8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali
messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
9. Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i
documenti in possesso dell'amministrazione. Egli inoltre può
convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto
il segreto di ufficio. Il difensore civico può invitare l'organo
competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa
opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
10. Il difensore civico percepisce l'indennità di carica pari al
50% di quella prevista per il componente del collegio dei revisori
dei conti.
Art. 33 - Petizioni e interrogazioni
1. I cittadini possono presentare petizioni ed interrogazioni su
qualsiasi argomento. Le petizioni e le interrogazioni vanno
presentate al sindaco, il quale dovrà rispondere per iscritto
entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione.
Art. 34 - Assemblea cittadina
1. Il sindaco, al fine di garantire una effettiva partecipazione
dei cittadini alla gestione amministrativa del Comune, indice
annualmente una assemblea cittadina in cui relaziona sull'attività
sino a quel momento svolta, ascoltando, altresì, le opinioni dei
cittadini sugli argomenti proposti.
Art. 35 - Consultazioni referendarie
1. L'amministrazione comunale è tenuta a convocare i comizi per
l'espletamento del referendum quando lo richieda almeno il 20 per
cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o
lo ritenga opportuno il consiglio comunale con deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2. I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi
e abrogativi.
3. I Referendum possono concernere solo ed esclusivamente atti
meramente discrezionali e mai atti dovuti o vincolati.
4. La procedura, i termini e gli effetti del referendum sono
indicati nel regolamento, che dovrà essere emanato entro quattro
mesi dall'approvazione del presente statuto.
Art. 36 - Associazioni
1. l Comune valorizza le autonome forme associative e si impegna
ad integrare la propria con l'attività delle altre istituzioni
che operano liberamente nell'ambito del Comune.
Art. 37 - Programmazione delle attività del comune
1. La programmazione dell'attività del Comune è legata alle
risorse finanziarie utilizzabili.
2. Essa viene definita attraverso gli strumenti previsti
dall'ordinamento.
Art. 38 - I beni comunali
1. Il sindaco, nella stessa seduta in cui si procede
all'approvazione del bilancio, è tenuto a fare una relazione
sullo stato di conservazione e sui modi di utilizzazione dei beni
comunali nonchè sulla necessità di interventi manutentivi. Tale
relazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno tre
giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui deve
essere esposta.
Art. 38
bis -
Beni Comuni
1.
Il Comune riconosce nell’acqua e nell’aria il valore di
bene comune insostituibile per la vita e, pertanto, non
assimilabile a valore economico commerciale. L’acqua e l’aria
vanno salvaguardate e sottratte a logiche speculative di tipo
economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento
e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della
risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da
parte della comunità.
2.
Il Comune assicura il diritto universale all’acqua
potabile attraverso la garanzia dell’acceso individuale e
collettivo dei cittadini alla risorsa.
3.
Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole,
geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta
remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi
economici, sociali e ambientali positivi per la comunità
insediata nel territorio che offre tali risorse.
Art.39 - Beni mobili
1. Ogni bene mobile di proprietà del Comune deve essere
assegnato, con atto scritto, all'impiegato che ne fa uso, da quel
momento egli risponderà personalmente del suo stato di
conservazione e del suo utilizzo. All'atto della riconsegna dovrà
essere redatto apposito verbale, circa lo stato di conservazione
del bene che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal
funzionario responsabile.
Art. 40 - Servizi pubblici locali
1. Il Comune gestisce tutti i servizi pubblici che hanno rilevanza
sociale e permettono il raggiungimento degli obiettivi di
promozione dello sviluppo economico e civile.
2. Dovrà essere scelta la forma di gestione che permetta il
migliore e più efficiente raggiungimento degli obiettivi fra
quelle previste dal d. lgs n. 267/2000 e s.m.i.
3. L'azienda speciale è costituita con delibera del consiglio
comunale. Essa è deputata alla gestione di servizi produttivi e
di sviluppo economico-sociale.Il consiglio di amministrazione ed
il presidente sono nominati dal consiglio comunale. Non possono
essere nominati come membri del consiglio di amministrazione e
come presidenti i consiglieri comunali, gli assessori ed il
sindaco.
4. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di
particolare autonomia gestionale e che non hanno alcuna rilevanza
imprenditoriale, il Comune può creare le istituzioni.
L'istituzione è priva di personalità giuridica, ma è dotata di
autonomia gestionale. La sua creazione è deliberata dal consiglio
comunale che approva, con la medesima delibera, il relativo
regolamento di funzionamento. Dovrà essere redatto e approvato un
apposito piano finanziario dal quale risultino le dotazioni dei
beni, le forme di finanziamento, il personale assegnato, i fini e
gli indirizzi.
5. Si può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto
di diritto pubblico a tempo determinato. Sono organi
dell'istituzione:
1) Il consiglio di amministrazione, composto da due membri;
2) Il presidente del consiglio di amministrazione;
3) Il direttore.
6. Il Comune laddove ravvisi la necessità e le ragioni tecniche
tali da giustificarlo, può affidare con delibera consiliare
adeguatamente motivata la gestione di determinati servizi a terzi,
comprese cooperative o associazioni di qualsiasi genere che non
abbiano fini di lucro. La concessione è affidata a mezzo di gara
e deve garantire la prestazione di un servizio che soddisfi
qualitativamente la richiesta degli utenti e che permetta la
realizzazione degli interessi pubblici generali.
Articolo 40 bis
- Gestione del
servizio idrico
1.
Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio
pubblico locale senza scopo di lucro.
2.
La gestione del servizio idrico integrato nonché l’uso e
la proprietà delle reti devono essere pubbliche .
3.
Il Comune esercita la gestione del servizio idrico
integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma
associata con altri Comuni avuto riguardo all’assetto del bacino
idrografico di riferimento.
4.
Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione
del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei
costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo
fasce di consumo e tipologia di utenza, prevedendo minori costi
per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e
tariffe progressive per i consumi
più elevati e per usi diversi.
Art. 41 -
Costituzione di società miste
1. Il Comune per la gestione dei servizi che richiedono l'impiego
di notevoli capitali finanziari ed una organizzazione
imprenditoriale o l'espletamento di attività economiche, può
costituire S.p.a. miste o rilevare S.p.a. esistenti.
2. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata
attraverso l'attribuzione al Comune della maggioranza delle azioni
e nel caso di gestione di servizi infracomunali, ai comuni che
usufruiscono dei servizi.
3. Nello statuto della società deve essere stabilito il numero
dei rappresentanti del Comune o dei comuni nel consiglio di
amministrazione e nel collegio sindacale.
Art. 42 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può
costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende
speciali .
Art. 43 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono
essere derogate da regolamenti nè da atti di altri enti o di
organi della pubblica amministrazione.
Art. 44 - Entrata in vigore
1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di
approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 45 - Osservatorio
1. E' istituito presso il Comune un apposito osservatorio che per
un anno dovrà controllare l'effettiva osservanza ed applicazione
del presente statuto.
2. L'osservatorio è composto dal segretario comunale, dal sindaco
o suo delegato e dai capigruppo consiliari.
3. L'osservatorio di cui al comma precedente, dovrà redigere,
semestralmente, una relazione da cui si evinca: lo stato di
attuazione della normativa statutaria, eventuali proposte per
accelerarne l'applicazione, proposte di modifica.
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