Statuto Comunale

Statuto Comunale


Art. 1 - Principi generali
1. Il Comune è ente pubblico territoriale preposto alla cura di interessi generali della collettività locale.
2. Il Comune è promotore degli interessi esercita le proprie funzioni e i propri poteri nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico statale ed europeo.
3. L'attività del comune di Bisacquino si informa al principio secondo cui agli organi politici compete l'adozione di tutti gli atti afferenti alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed all'apparato burocratico, in via esclusiva, la cura di tutti gli affari gestionali.
4. In ordine alle pari opportunità si applicano i principi di cui alla L. n. 125/80.

Art. 2 - Elementi costitutivi
1. Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la popolazione, la personalità giuridica.
2. Il territorio circoscrive l'ambito entro il quale gli organi del Comune esercitano le proprie potestà. La sua estensione è di ha. 6.431 e confina con i territori di: Corleone, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Monreale, Giuliana, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta e Roccamena. Fanno parte del territorio del Comune anche le isole territoriali di Bruca e San Biagio.
3. Costituiscono la popolazione dell'ente tutte le persone fisiche che siano iscritte nei registri anagrafici del Comune e che abbiano ivi la loro residenza. Sono soggetti alla potestà del Comune i cittadini residenti e tutti coloro che si trovino nel suo territorio anche occasionalmente. La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
4. Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di disposizioni regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del comune stesso.
5. Esercita la funzione amministrativa propria, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Art. 3 - Gonfalone e stemma
1. Insegna del Comune è il gonfalone di colore bianco e celeste con al centro un'aquila dorata.
2. Lo stemma del Comune, di colore bianco e celeste, è costituito da un'aquila con le ali aperte con al centro uno scudo con fascia obliqua recante l'antico stemma medioevale "stella a otto punte" e quello settecentesco di una "fontana zampillante a tre ripiani, sovrastata da due corone reali".

Art. 4 - Sede
1. La sede legale del Comune è individuata presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. Il presidente dell'organo collegiale può disporre che l'adunanza si svolga al di fuori della sede istituzionale.

Art. 5 - Pubblicità degli atti
1. Nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, gli atti del Comune devono essere pubblicati nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale.


Art. 6 - Organi istituzionali
1. Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
a) Il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
b) La giunta è organo collegiale con compiti di gestione amministrativa, di impulso e proposta nei confronti del sindaco, da cui è nominata;
c) Il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dei cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.

Art. 7 - Consiglio comunale
1. La durata del consiglio comunale è stabilita dalla legge ed esso svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo.
2. Il consiglio delibera a maggioranza, con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati in prima convocazione, fatta salva la previsione di maggioranze diverse.
3. L'attività consiliare è disciplinata da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel quale sono obbligatoriamente previste:
· Le modalità di convocazione delle sedute consiliari con differenziazione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie ed urgenti, con validità delle sedute medesime ove l'avviso di convocazione sia stato rispettivamente notificato entro i cinque giorni liberi ovvero le 24 ore precedenti alla prevista data dell'adunanza;
· Il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, con previsione della presenza di almeno otto consiglieri in prima convocazione, sei consiglieri in seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione;
· Il divieto di discussione e di votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno e comunque non presentate nelle 48 ore antecedenti la data della seduta

Art. 8 - Presidente
1. Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.
2. il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e dai cittadini;
3. riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al segretario comunale ovvero al direttore generale se nominato.

Art. 9 - Richiesta di convocazione del consiglio comunale
1. Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale entro 10 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri comunali, ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.
2. Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 10 giorni su richiesta motivata e con firma autenticata di almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per la trattazione degli argomenti proposti. Alla seduta all'uopo convocata potranno intervenire, senza diritto di voto, tre dei cittadini firmatari.

Art. 10 - Competenza del consiglio comunale
1. Il Consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.

Art. 11 - Status dei consiglieri
1.La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge. 
2.Le ipotesi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute sono disciplinate dall'art. 173 della L.r. n. 16 del 15/3/63:

Art. 12 - Le commissioni consiliari
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio comunale potrà avvalersi di apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Le commissioni di cui al 1° comma devono essere costituite con apposita deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Il funzionamento delle commissioni ed i modi di elezione dei singoli componenti saranno oggetto di apposito regolamento.
4. In ogni commissione deve essere garantita la presenza delle minoranze.
5. E' stabilito il principio della gratuità per la partecipazione alle commissioni.
6. Le commissioni possono svolgere, nei confronti del consiglio comunale, una funzione meramente propositiva e non vincolante, ma non hanno poteri decisionali.

Art. 13 - I gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi di almeno tre componenti e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. I consiglieri comunali che non aderiscono ad alcun gruppo, confluiscono automaticamente nel gruppo misto ed il relativo capogruppo è individuato nel consigliere componente con la maggiore cifra individuale.

Art. 14 - La giunta municipale
1. La giunta è organo collegiale di governo del Comune e svolge la sua attività attenendosi ai criteri di trasparenza, efficacia e pubblicità. Essa, composta dal sindaco ed un numero di assessori pari a quello massimo fissato dalla L.R., è nominata dal sindaco con le modalità previste dalla legge. Tra gli assessori il sindaco sceglie il vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
2. La giunta è competente alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici.
3. Annualmente, prima dell'adozione dello schema di bilancio, la giunta adotta il documento programmatico del fabbisogno di personale.

Art. 15 - Convocazione
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Per la convocazione può procedersi in qualsiasi modo a condizione che tutti i componenti vengano avvertiti e messi in condizione di intervenire.

Art. 16 - Attività assessoriali
1. Il sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni assessore funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi, trattenendo per se il potere di coordinamento, indirizzo, controllo e revoca.
2. Il sindaco può sollevare dall'incarico assegnato in qualsiasi momento, i singoli assessori.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.

Art. 17 - Responsabilità
1. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e singolarmente di quelli inerenti al settore di intervento loro assegnato.

Art. 18 - Attività deliberativa
1. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica, previa acquisizione dei pareri di legge.
2. I pareri ancorché obbligatori, non sono vincolanti, per cui l'organo collegiale può con atto motivato, deliberare in maniera difforme.

Art. 19 - 
Profili generali
1.Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.Le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed i casi di dimissioni o morte sono sancite dalla legge.

Art. 20 - Poteri di revoca e nomina componenti giunta
1. Il sindaco rappresenta l'ente. Può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta municipale. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale una relazione circa le ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
2. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza, morte di un singolo assessore.

Art. 21 - Competenze del sindaco
1. Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale e ne coordina e dirige l'attività, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale se nominato, dei dirigenti o dei funzionari responsabili.
2. Può sospendere e revocare i singoli atti compiuti dagli assessori; le proposte di deliberazione devono essere firmate dal sindaco, tranne quelle specificatamente attinenti alle funzioni delegate ai singoli assessori, che possono essere firmate da questi ultimi.
3. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.

Art. 22 - Programma
1. Il sindaco, ogni sei mesi, presenta al presidente del consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma presentato all'atto della candidatura.
2. Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione di cui al 1° comma, esprimere le sue valutazioni.

Art. 23 - Partecipazione al consiglio comunale
1. Il sindaco, o suo delegato, interviene alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.

Art. 24 - Segretario comunale
1. Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e consulenza degli organi dell'ente.
2. Partecipa alle riunioni della giunta municipale e del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Se interpellato esprime il proprio parere sui problemi emersi durante la seduta; assicura, altresì, la redazione dei verbali attraverso un funzionario comunale all'uopo designato.
4. Ove incaricato delle funzioni di direttore generale, egli assicura il raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi. 
5. Il Segretario comunale svolge tutte le altre attribuzioni assegnate attraverso il regolamento di organizzazione adottato dalla Giunta Municipale.

Art. 25 - Principi generali di organizzazione
1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai seguenti criteri:
1) flessibilità delle strutture del personale e della divisione del lavoro;
2) organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi, in modo che ogni singolo atto sia parte di un progetto complessivo e definito;
3) precisa individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 26 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Comune è caratterizzata dalla istituzione di ambiti organizzativi per diverse tipologie d'attività con le modalità stabilite dai pertinenti strumenti regolamentari adottati dalla giunta.

Art. 27 - Ruolo dei dirigenti (incaricati di funzioni dirigenziali)
1. I dirigenti hanno un generale potere di coordinamento nei confronti delle unità organizzative a loro subordinate e rispondono dell'efficienza degli uffici loro assegnati; sono i responsabili di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della loro ripartizione.
2. I dirigenti dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che devono informare l'attività della pubblica amministrazione.
Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, ciascun dirigete è considerato responsabile di tutti i procedimenti afferenti all'unità organizzativa di competenza (art.5, comma 2, L.R. 30/4/1991, n. 10).
3. I dirigenti, di concerto con il segretario comunale ovvero con il direttore generale se nominato, possono, con provvedimento motivato, sollevare gli impiegati dalla cura delle unità organizzative assegnategli.

Art. 28 - Funzioni e competenze dei dirigenti
1. I funzionari responsabili o i dirigenti operano perchè vengano raggiunti gli obiettivi e le finalità fissate dagli organi dell'ente. Essi devono ogni sei mesi relazionare, con atto scritto, al direttore generale se nominato sull'attività della propria ripartizione, formulando proposte volte al miglioramento dei servizi. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il direttore generale dovrà diffidare per iscritto il funzionario responsabile o il dirigente, fissando un termine per l'adempimento. Nella relazione dovranno, in particolare, essere indicati i procedimenti amministrativi iniziati e non definiti, nonché quelli definiti.
2. I funzionari responsabili delle ripartizioni, nell'ambito dei compiti affidategli, curano tutte le fasi istruttorie ed esecutive delle deliberazioni e dei provvedimenti, assumendo la piena responsabilità gestionale.
3. I dirigenti responsabili svolgono attività aventi rilevanza esterna, essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione e degli atti amministrativi in genere.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili della efficienza e della capacità delle strutture organizzative loro assegnate. Laddove il direttore generale o il sindaco riscontrino inefficienze ed incapacità a raggiungere gli obiettivi programmati dagli organi di governo dell'ente, la giunta municipale può con delibera motivata sulla base di una apposita relazione del direttore generale e, sostituire i dirigenti con altro funzionario di pari livello, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
5. I dirigenti stipulano contratti per conto dell'ente.

Art. 29 - Ufficio per i procedimenti disciplinari
1. Al fine di promuovere e rendere effettivo il controllo sull'attività dei dipendenti 
è istituito un Ufficio per i procedimenti disciplinari la cui responsabilità è affidata al segretario comunale.
2. L'iniziativa per i procedimenti disciplinari compete al segretario comunale, al dirigente nonché ai componenti la giunta municipale.

Art. 30 - Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna
1. Per realizzare gli obiettivi programmati dagli organi di governo ed in presenza di preminenti bisogni di carattere amministrativo che lo giustifichino, la giunta municipale può conferire a soggetti esterni incarichi di direzione di servizi essenziali ed implicanti un alto grado di specializzazione e competenza, con contratto di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, a tempo determinato complessivamente non superiore a 2 anni e prorogabili per un altro anno.
2. La giunta municipale può revocare l'incarico prima della scadenza del termine con delibera motivata, quando il livello dei risultati raggiunti risulta inadeguato.
3. La giunta municipale può avvalersi di collaborazione esterna ad elevato contenuto di professionalità, per il raggiungimento di particolari obiettivi o per particolari motivate esigenze. L'incaricato deve essere laureato.

Art. 31 - Forme di collaborazione
1. Il Comune si avvale della collaborazione dei cittadini per l'espletamento delle proprie attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Comune deve assicurare la nascita di libere forme associative, permettendogli l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Deve essere garantito ai cittadini, nei modi previsti dal regolamento, il diritto di udienza.
4. Il Comune istituisce un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, anche in forma decentrata, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, conformemente ai principi della legge quadro 104/1992. I criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, saranno oggetto di apposito regolamento. Per il raggiungimento dei propri fini, il Comune potrà prevedere forme di coordinamento e di cooperazione, anche a mezzo di convenzioni, con altri enti.

Art. 32 - Il difensore civico
1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa il quale non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune entro 90 giorni dall'insediamento.
5. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
6. Il Difensore Civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, non può essere riconfermato ed i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
7. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal chi presieda l'organo collegiale.
8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale. 
9. Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio. Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
10. Il difensore civico percepisce l'indennità di carica pari al 50% di quella prevista per il componente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 33 - Petizioni e interrogazioni
1. I cittadini possono presentare petizioni ed interrogazioni su qualsiasi argomento. Le petizioni e le interrogazioni vanno presentate al sindaco, il quale dovrà rispondere per iscritto entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione.

Art. 34 - Assemblea cittadina
1. Il sindaco, al fine di garantire una effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa del Comune, indice annualmente una assemblea cittadina in cui relaziona sull'attività sino a quel momento svolta, ascoltando, altresì, le opinioni dei cittadini sugli argomenti proposti.

Art. 35 - Consultazioni referendarie
1. L'amministrazione comunale è tenuta a convocare i comizi per l'espletamento del referendum quando lo richieda almeno il 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o lo ritenga opportuno il consiglio comunale con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2. I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi e abrogativi.
3. I Referendum possono concernere solo ed esclusivamente atti meramente discrezionali e mai atti dovuti o vincolati.
4. La procedura, i termini e gli effetti del referendum sono indicati nel regolamento, che dovrà essere emanato entro quattro mesi dall'approvazione del presente statuto.

Art. 36 - Associazioni
1. l Comune valorizza le autonome forme associative e si impegna ad integrare la propria con l'attività delle altre istituzioni che operano liberamente nell'ambito del Comune. 

Art. 37 - Programmazione delle attività del comune
1. La programmazione dell'attività del Comune è legata alle risorse finanziarie utilizzabili.
2. Essa viene definita attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. 

Art. 38 - I beni comunali
1. Il sindaco, nella stessa seduta in cui si procede all'approvazione del bilancio, è tenuto a fare una relazione sullo stato di conservazione e sui modi di utilizzazione dei beni comunali nonchè sulla necessità di interventi manutentivi. Tale relazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno tre giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui deve essere esposta.

Art.  38 bis  -  Beni Comuni

1.      Il Comune riconosce nell’acqua e nell’aria il valore di bene comune insostituibile per la vita e, pertanto, non assimilabile a valore economico commerciale. L’acqua e l’aria vanno salvaguardate e sottratte a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.

2.      Il Comune assicura il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’acceso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

3.      Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali e ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.


Art.39 - Beni mobili
1. Ogni bene mobile di proprietà del Comune deve essere assegnato, con atto scritto, all'impiegato che ne fa uso, da quel momento egli risponderà personalmente del suo stato di conservazione e del suo utilizzo. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale, circa lo stato di conservazione del bene che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario responsabile.

Art. 40 - Servizi pubblici locali
1. Il Comune gestisce tutti i servizi pubblici che hanno rilevanza sociale e permettono il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo economico e civile.
2. Dovrà essere scelta la forma di gestione che permetta il migliore e più efficiente raggiungimento degli obiettivi fra quelle previste dal d. lgs n. 267/2000 e s.m.i.
3. L'azienda speciale è costituita con delibera del consiglio comunale. Essa è deputata alla gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico-sociale.Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale. Non possono essere nominati come membri del consiglio di amministrazione e come presidenti i consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco.
4. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale e che non hanno alcuna rilevanza imprenditoriale, il Comune può creare le istituzioni. L'istituzione è priva di personalità giuridica, ma è dotata di autonomia gestionale. La sua creazione è deliberata dal consiglio comunale che approva, con la medesima delibera, il relativo regolamento di funzionamento. Dovrà essere redatto e approvato un apposito piano finanziario dal quale risultino le dotazioni dei beni, le forme di finanziamento, il personale assegnato, i fini e gli indirizzi.
5. Si può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto pubblico a tempo determinato. Sono organi dell'istituzione:
1) Il consiglio di amministrazione, composto da due membri;
2) Il presidente del consiglio di amministrazione;
3) Il direttore.
6. Il Comune laddove ravvisi la necessità e le ragioni tecniche tali da giustificarlo, può affidare con delibera consiliare adeguatamente motivata la gestione di determinati servizi a terzi, comprese cooperative o associazioni di qualsiasi genere che non abbiano fini di lucro. La concessione è affidata a mezzo di gara e deve garantire la prestazione di un servizio che soddisfi qualitativamente la richiesta degli utenti e che permetta la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Articolo  40  bis  -  Gestione del servizio idrico

1.      Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2.      La gestione del servizio idrico integrato nonché l’uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche .

3.      Il Comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri Comuni avuto riguardo all’assetto del bacino idrografico di riferimento.

4.      Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologia di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi  più elevati e per usi diversi.

Art. 41 - Costituzione di società miste
1. Il Comune per la gestione dei servizi che richiedono l'impiego di notevoli capitali finanziari ed una organizzazione imprenditoriale o l'espletamento di attività economiche, può costituire S.p.a. miste o rilevare S.p.a. esistenti.
2. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata attraverso l'attribuzione al Comune della maggioranza delle azioni e nel caso di gestione di servizi infracomunali, ai comuni che usufruiscono dei servizi.
3. Nello statuto della società deve essere stabilito il numero dei rappresentanti del Comune o dei comuni nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

Art. 42 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali .

Art. 43 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti nè da atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 44 - Entrata in vigore
1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 45 - Osservatorio
1. E' istituito presso il Comune un apposito osservatorio che per un anno dovrà controllare l'effettiva osservanza ed applicazione del presente statuto.
2. L'osservatorio è composto dal segretario comunale, dal sindaco o suo delegato e dai capigruppo consiliari.
3. L'osservatorio di cui al comma precedente, dovrà redigere, semestralmente, una relazione da cui si evinca: lo stato di attuazione della normativa statutaria, eventuali proposte per accelerarne l'applicazione, proposte di modifica.

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